Domenica 22 dicembre 2024 © copy Finaosta S.p.A.

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Contributo in conto interessi per sostenere le imprese operanti nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024

Il Consiglio regionale, nella seduta del 21 novembre 2024, ha approvato la legge 22 novembre 2024, n. 27 (Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare l'articolo 5 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione del 29 e 30 giugno 2024) per sostenere le imprese operanti nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, mediante la concessione di contributi in conto interessi.

Tali contributi sono diretti all'abbattimento degli interessi e delle spese di istruttoria praticati da Finaosta S.p.A. per la concessione del "Finanziamento sostegno alle imprese destinato alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024", concessi con risorse proprie di Finaosta S.p.A. a valere sulla Gestione Ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e sono erogati alle imprese, in nome e per conto della Regione, per il tramite di Finaosta S.p.A.

Possono beneficiare del contributo in conto interessi di cui al'articolo 5 della legge regionale 27/2024 le imprese operanti sul territorio regionale che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'alluvione di giugno 2024, intendendosi con danni indiretti un calo di fatturato dell'impresa richiedente almeno pari al 20%, confrontando i dati relativi ai mesi di luglio 2023 e luglio 2024, e che abbiano ottenuto da Finaosta la concessione del "Finanziamento sostegno alle imprese destinato alle imprese colpite dal'alluvione di giugno 2024" a valere sulla Gestione Ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (di seguito il "Finanziamento"). Per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al mese di luglio 2023, nell'impossibilità di determinare il calo di fatturato, la riduzione del fatturato di cui al precedente comma 1 è presunta.

La domanda per l'ottenimento dell'agevolazione può essere presentata contestualmente alla domanda di Finanziamento oppure separatamente, entro e non oltre il termine inderogabile del 31 dicembre 2024, in competente bollo, compilando il modulo scaricabile al link sottostante, da trasmettere mediante pec all'indirizzo finaosta.direzioneistruttorie@legalmail.it. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda di finanziamento.

Finaosta S.p.A. provvede a verificare i requisiti di ammissibilità della domanda e a comunicare la concessione del contributo al beneficiario, in esito all'istruttoria creditizia finalizzata alla concessione del Finanziamento.

Finaosta S.p.A. determina l'importo del contributo, pari all'importo degli interessi dovuti sul Finanziamento, così come determinati secondo le proprie politiche di credito, e alle spese di istruttoria a carico del richiedente.

Ogni semestre, riscontrato l'intervenuto pagamento delle rate del Finanziamento nei sei mesi precedenti, Finaosta S.p.A. provvede ad accreditare alla parte mutuataria l'ammontare del contributo corrispondente alla quota interessi versata in tale periodo. La prima erogazione è comprensiva delle spese di istruttoria sostenute dalla parte mutuataria, fermo restando il pagamento dei costi delle eventuali garanzie acquisite. L'erogazione del contributo, in conformità alla normativa fiscale, è effettuata al netto della ritenuta operata e versata ai sensi dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ove prevista.

Le agevolazioni sono concesse in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019. La quantificazione dell'aiuto è effettuata al momento della concessione da parte di Finaosta S.p.A. che provvede altresì, contestualmente, all'inserimento dei dati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato o nel Sistema informativo agricolo nazionale.

Con la domanda di contributo il mutuatario si impegna a fornire a Finaosta S.p.A., in qualsiasi momento e per tutta la durata residua del mutuo, tutti i documenti, i dati, le informazioni, i chiarimenti e le notizie concernenti la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale, nei termini e con le modalità dalla medesima richiesti, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo cessa nei casi di estinzione anticipata del finanziamento con effetto dalla data dell'estinzione. Nell'ipotesi di estinzione parziale, l'ammontare del contributo è rideterminato sulla base del nuovo piano di ammortamento del mutuo.

Il contributo è sospeso nel caso di mancato pagamento delle rate, fino al pagamento delle stesse. Restano a carico del mutuatario gli interessi di mora per ritardato pagamento delle rate. Nei casi in cui Finaosta risolva il contratto, l’erogazione del contributo cessa, né lo stesso è erogabile con riferimento alla quota interessi di rate insolute al momento della risoluzione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle modalità di reclamo consulta i relativi Fogli Informativi disponibili presso la Sede di Finaosta e sul sito www.finaosta.com nella sezione Trasparenza Bancaria.


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